Sono purtroppo frequenti i casi in cui il Recupero Crediti diventi particolarmente aggressivo con operatori che tartassano i clienti di telefonate con toni e modi talmente inappropriati da sfociare anche in minacce. Ovviamente c'è un limite a tutto e bisogna sapere quando e come difendersi se la situazione diventa ingestibile.
L'attività di recupero crediti consiste in un intervento al fine di ottenere il pagamento di una determinata somma che un soggetto privato deve ad un'impresa; la società recupero credito è quindi un'intermediaria tra il consumatore e l'impresa con cui si è contratto il debito e come tale dovrebbe rapportarsi.
Le attività di recupero crediti sono ovviamente regolate da normative di legge e codici di autoregolamentazione che devono tassativamente essere rispettati e che sottendono il rispetto del diritto del consumatore.
Quando si viene contattati da una società di recupero crediti è normale farsi prendere dall'agitazione soprattutto se dall'altro capo del telefono troviamo qualcuno che ci parla con toni poco pacati e per niente concilianti, sfociando addirittura in minacce.
Prestare attenzione alla veridicità di alcune affermazioni fatte da operatori del recupero crediti.
Come prima cosa bisogna ricordarsi che nessun operatore può permettersi di agire in modo aggressivo nei confronti del consumatore e che questo comportamento può essere segnalato.
Poi, è importare prestare molta attenzione alle affermazioni che vengono fatte perché spesso, per infondere paura al consumatore e convincerlo a pagare quanto prima, vengono dette cose del tutto false. Vediamo alcune:
Esiste quindi un limite oltre cui anche le società di recupero crediti non possono spingersi? Certamente si perché anche in questo caso si può sfociare nel reato di molestia.
Ebbene, il reato di molestia scatta quando la società di recupero crediti effettua insistentemente con cinque/sei telefonate al giorno il consumatore, anche se questo non dovesse rispondere.
Il reato in questione, previsto dall'articolo 660 del Codice Penale secondo cui è punibile la molestia e il disturbo con il telefono o altri mezzi messo in atto per petulanza o altro biasimevole motivo, esiste anche quando il fine è lecito.